(CODICE CIVILE-art. 193)
                              Art. 193. 
 
                 (Beni di proprieta' della moglie). 
 
  Se la dote consiste in beni di  cui  la  moglie  ha  conservato  la
proprieta', il marito o i suoi eredi sono tenuti a restituirli  senza
dilazione, sciolto che sia il matrimonio.