(CODICE CIVILE-art. 194)
                              Art. 194. 
 
                  (Beni di proprieta' del marito). 
 
  Se  la  dote  consiste  in  beni  di  cui  il  marito  e'  divenuto
proprietario, la restituzione non puo' domandarsi che un anno dopo lo
scioglimento del matrimonio.