(CODICE CIVILE-art. 196)
                              Art. 196. 
 
                (Mobili che la moglie puo' ritenere). 
 
  La moglie puo' ritenere, in ogni caso, la  biancheria  e  cio'  che
serve all'ordinario suo abbigliamento, detratto pero'  il  valore  di
questi oggetti, quando sono stati originariamente dati con stima.