(CODICE CIVILE-art. 197)
                              Art. 197. 
 
  (Responsabilita' del marito per la mancata esazione della dote). 
 
  Se il matrimonio si scioglie dopo dieci  anni  dalla  scadenza  dei
termini stabiliti per il pagamento della dote e la moglie non ne  era
la debitrice, essa o i suoi eredi  possono  ripeterla  dal  marito  o
dagli eredi di lui, a meno che si provi che la mancata  esazione  non
e' dipesa da colpa del marito.