(CODICE CIVILE-art. 198)
                              Art. 198. 
 
             (Frutti della dote. Alimenti alla vedova). 
 
  I frutti della dote decorrono di diritto, a  favore  di  coloro  ai
quali la dote deve essere restituita, dal giorno  dello  scioglimento
del matrimonio. 
 
  La moglie, tuttavia, per l'anno successivo  allo  scioglimento  del
matrimonio, puo' esigere  dall'eredita'  del  marito,  in  luogo  dei
frutti della dote, il proprio mantenimento in congrua misura. 
 
  Se non vi e' stata costituzione di dote, la moglie ha diritto  alla
somministrazione  degli   alimenti   per   l'anno   successivo   allo
scioglimento del matrimonio. 
 
  In ogni caso l'eredita' del marito deve fornire, durante  un  anno,
l'abitazione alla moglie, che non sia separata per propria colpa.