Art. 199. (Divisione dei frutti). Quando il matrimonio e' sciolto, i frutti della dote, naturali o civili, si dividono fra il coniuge superstite e gli eredi dell'altro in proporzione di quanto e' durato il matrimonio nell'ultimo anno o nell'ultimo periodo di maturazione o di scadenza dei frutti, se questo periodo e' superiore all'anno. L'anno o il periodo si computa dal giorno corrispondente a quello del matrimonio.