(CODICE CIVILE-art. 199)
                              Art. 199. 
 
                       (Divisione dei frutti). 
 
  Quando il matrimonio e' sciolto, i frutti della  dote,  naturali  o
civili, si dividono fra il coniuge superstite e gli eredi  dell'altro
in proporzione di quanto e' durato il matrimonio nell'ultimo  anno  o
nell'ultimo periodo di maturazione  o  di  scadenza  dei  frutti,  se
questo periodo e' superiore all'anno. 
 
  L'anno o il periodo si computa dal giorno corrispondente  a  quello
del matrimonio.