Art. 70. Sulla denunzia scritta degli uffiziali di sicurezza pubblica o dei carabinieri reali, come pure sulle denunzie presentate dagli agenti di pubblica sicurezza all'autorita' locale da cui dipendono e da questa confermate con le sue informazioni, ovvero anche senza denunzia in seguito della pubblica voce o notorieta', il giudice del mandamento, ognorache' la imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi, avvalorati anche dalle prese informazioni, chiamera' dinanzi a se' l'incolpato d'oziosita' o vagabondaggio entro un termine non maggiore di cinque giorni, colla comminatoria dell'arresto in caso di disobbedienza; ed appena comparso, se ammette od e' altrimenti stabilita la sua oziosita' o vagabondaggio, lo ammonisce a darsi immediatamente a stabile lavoro, e di farne constare nel termine che gli prefigge, ordinandogli nel tempo stesso di non allontanarsi dalla localita' ove trovasi senza preventiva partecipazione all'autorita' di pubblica sicurezza. Se l'imputato contesta l'ascrittagli oziosita' o vagabondaggio, ed il giudice non abbia ancora argomenti bastevoli per credere falsa la data negativa, deve assumere ulteriori informazioni nel termine di giorni cinque, a meno che per queste non debba rivolgersi a localita' lontane; ed in seguito di queste verificazioni, quando l'imputazione rimanga provata, il giudice stesso pronunzia l'ammonizione di che nel paragrafo precedente.