(Allegato B-art. 70)
 
                              Art. 70. 
 
  Sulla denunzia scritta degli uffiziali di sicurezza pubblica o  dei
carabinieri reali, come pure sulle denunzie presentate  dagli  agenti
di pubblica sicurezza all'autorita' locale  da  cui  dipendono  e  da
questa  confermate  con  le  sue  informazioni,  ovvero  anche  senza
denunzia in seguito della pubblica voce o notorieta', il giudice  del
mandamento, ognorache' la imputazione sia  appoggiata  a  sufficienti
motivi, avvalorati anche dalle prese informazioni, chiamera'  dinanzi
a se' l'incolpato d'oziosita' o vagabondaggio entro  un  termine  non
maggiore di cinque giorni, colla comminatoria dell'arresto in caso di
disobbedienza; ed  appena  comparso,  se  ammette  od  e'  altrimenti
stabilita la sua oziosita' o  vagabondaggio,  lo  ammonisce  a  darsi
immediatamente a stabile lavoro, e di farne constare nel termine  che
gli prefigge, ordinandogli nel tempo stesso di non allontanarsi dalla
localita' ove trovasi senza preventiva  partecipazione  all'autorita'
di pubblica sicurezza. 
 
  Se l'imputato contesta l'ascrittagli oziosita' o vagabondaggio,  ed
il giudice non abbia ancora argomenti bastevoli per credere falsa  la
data negativa, deve assumere ulteriori informazioni  nel  termine  di
giorni cinque, a meno che per queste non debba rivolgersi a localita'
lontane; ed in seguito di queste verificazioni, quando  l'imputazione
rimanga provata, il giudice stesso pronunzia l'ammonizione di che nel
paragrafo precedente.