(Convenzione - art. 184)
                            Articolo 184 
                   Sospensione del diritto di voto 
   Uno Stato contraente in ritardo nel pagamento dei suoi  contributi
all'Autorita' non puo'  partecipare  alle  votazioni  se  l'ammontare
degli arretrati e' pari o superiore alle quote da esso dovute  per  i
due  anni   precedenti   trascorsi.   L'Assemblea,   comunque,   puo'
autorizzare tale membro a partecipare alle votazioni se constata  che
l'inadempienza e' dovuta  a  cause  che  sfuggono  al  controllo  del
membro.