Articolo 184 Sospensione del diritto di voto Uno Stato contraente in ritardo nel pagamento dei suoi contributi all'Autorita' non puo' partecipare alle votazioni se l'ammontare degli arretrati e' pari o superiore alle quote da esso dovute per i due anni precedenti trascorsi. L'Assemblea, comunque, puo' autorizzare tale membro a partecipare alle votazioni se constata che l'inadempienza e' dovuta a cause che sfuggono al controllo del membro.