Articolo 185 Sospensione dell'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla qualita' di membro 1. Uno Stato contraente che abbia violato gravemente e in maniera continuativa le disposizioni della presente Parte puo', su raccomandazione del Consiglio, essere sospeso dall'Assemblea dall'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla propria qualita' di membro. 2. Nessuna decisione puo' essere presa in base al numero 1 fino a che la Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini non abbia constatato che lo Stato contraente ha violato gravemente e in maniera continuativa le disposizioni della presente Parte.