(Convenzione - art. 185)
                            Articolo 185 
Sospensione dell'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti  alla
                         qualita' di membro 
   1. Uno Stato contraente che abbia violato gravemente e in  maniera
continuativa  le  disposizioni  della   presente   Parte   puo',   su
raccomandazione  del   Consiglio,   essere   sospeso   dall'Assemblea
dall'esercizio dei diritti e  dei  privilegi  inerenti  alla  propria
qualita' di membro. 
   2. Nessuna decisione puo' essere presa in base al numero 1 fino  a
che la Camera per la soluzione delle controversie  sui  fondi  marini
non abbia constatato che lo Stato contraente ha violato gravemente  e
in maniera continuativa le disposizioni della presente Parte.