(Regolamento- art. 77)
Art. 77 Deroghe 
1 I battelli delle autorita', quelli di istituti scientifici e quelli
dei servizi  di  salvataggio  sono  esonerati  dall'osservanza  delle
disposizioni  degli  articoli  37  e  38  (segnalazione   della   via
navigabile),  54  (navigazione  in  prossimita'  della  riva)  e   60
(stazionamento), nella misura in cui cio' sia assolutamente richiesto
dall'espletamento dei loro compiti. 
2 Quando svolgono servizi di sorveglianza i battelli della polizia  e
dell'amministrazione   delle   dogane    sono    inoltre    esonerati
dall'osservanza delle disposizioni concernenti  i  fanali  di  bordo,
nella misura in cui non ne risulti pregiudicata  la  sicurezza  della
navigazione.