(Regolamento- art. 78)
Art. 78 Disposizioni transitorie 
1 La segnalazione della via  navigabile  sinora  in  vigore,  se  non
corrisponde  a  quella  riprodotta  nell'allegato  3,   deve   essere
sostituita  entro  tre  anni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento. Fino al  momento  della  loro  sostituzione,  i  segnali
esistenti conservano il loro significato; questi  saranno  sostituiti
immediatamente, qualora in base  al  presente  regolamento  dovessero
assumere un altro significato. 
2 Entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento,  tutti  i
natanti dovranno uniformarsi alle disposizioni contenute all'articolo
74.