(Regolamento-Allegato 4)
                                                           Allegato 4 
                                                            (Art. 72) 
Documenti internazionali 
Certificati e carte internazionali di capacita' rilasciate  da  Paesi
terzi (esclusi l'Italia e la Svizzera in quanto Parti contraenti) 
a. I  rispettivi  certificati  (modello   1)   sono   rilasciati   da
   un'autorita'  oppure  dalle  organizzazioni  che  quest'ultima  ha
   abilitato a tale effetto. In  taluni  Stati,  l'autorita'  non  si
   occupa della navigazione da diporto. In  questo  caso,  una  carta
   internazionale di capacita' (modello 2) viene rilasciata al  posto
   del  certificato  di  capacita',  da   parte   di   organizzazioni
   qualificate. 
b. I documenti sono redatti nelle lingue ufficiali  degli  Stati.  Se
   ne' il francese ne' l'inglese sono lingue ufficiali, una di queste
   lingue deve essere utilizzata in  ogni  caso,  oltre  alla  lingua
   ufficiale, almeno nel titolo. I  documenti  indicano,  nell'angolo
   superiore destro della prima pagina, la lettera  o  il  gruppo  di
   lettere di distinzione del Paese d'emissione. 
c. Per essere valevoli, i documenti devono essere compilati  in  modo
   completo. Non sono  ammesse  caselle  interamente  o  parzialmente
   vuote. 
Certificato di idoneita' rilasciato all'estero Modello 1 

              Parte di provvedimento in formato grafico

Modello 2  Carta  internazionale  relativa  all'idoneita'  rilasciata
all'estero 

              Parte di provvedimento in formato grafico