Allegato 4 (Art. 72) Documenti internazionali Certificati e carte internazionali di capacita' rilasciate da Paesi terzi (esclusi l'Italia e la Svizzera in quanto Parti contraenti) a. I rispettivi certificati (modello 1) sono rilasciati da un'autorita' oppure dalle organizzazioni che quest'ultima ha abilitato a tale effetto. In taluni Stati, l'autorita' non si occupa della navigazione da diporto. In questo caso, una carta internazionale di capacita' (modello 2) viene rilasciata al posto del certificato di capacita', da parte di organizzazioni qualificate. b. I documenti sono redatti nelle lingue ufficiali degli Stati. Se ne' il francese ne' l'inglese sono lingue ufficiali, una di queste lingue deve essere utilizzata in ogni caso, oltre alla lingua ufficiale, almeno nel titolo. I documenti indicano, nell'angolo superiore destro della prima pagina, la lettera o il gruppo di lettere di distinzione del Paese d'emissione. c. Per essere valevoli, i documenti devono essere compilati in modo completo. Non sono ammesse caselle interamente o parzialmente vuote. Certificato di idoneita' rilasciato all'estero Modello 1 Parte di provvedimento in formato grafico Modello 2 Carta internazionale relativa all'idoneita' rilasciata all'estero Parte di provvedimento in formato grafico