Art. 12. L'Assemblea ordinaria e' regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la meta' degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea straordinaria e' regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la meta' degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con almeno la presenza di un terzo dei componenti con diritto di voto. Salvo che sia diversamente disposto dal presente Statuto, le deliberazioni, nell'ambito dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Per le elezioni degli organi di cui all'art. 9, lettera d), le votazioni avvengono mediante scheda segreta a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.