(Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 5 bis)
 
                             Art. 5 bis 
 
                       Diritto impregiudicato 
 
  § 1 Le disposizioni dell'articolo 5 nonche' degli articoli 6,  7  e
22 non pregiudicano gli obblighi che le parti del contratto  relativo
all'utilizzazione  dell'infrastruttura  sono  tenute   ad   assolvere
conformemente alle leggi e prescrizioni in vigore nello Stato in  cui
si trova l'infrastruttura,  compresa  eventualmente  la  legislazione
comunitaria. 
  § 2 Le disposizioni degli articoli  8  e  9  non  pregiudicano  gli
obblighi  che  le  parti  del  contratto  relativo  all'utilizzazione
dell'infrastruttura sono tenute ad  assolvere  in  uno  Stato  membro
della Comunita' europea o in uno Stato in cui  vige  la  legislazione
comunitaria a seguito  di  accordi  internazionali  conclusi  con  la
Comunita' europea. 
  § 3 Le disposizioni di  cui  ai  paragrafi  1  e  2  riguardano  in
particolare: 
    a)  gli  accordi  da  concludere  tra   imprese   ferroviarie   o
richiedenti autorizzati e gestori d'infrastruttura; 
    b) il rilascio di licenze; 
    c) il certificato di sicurezza; 
    d) l'assicurazione; 
    e) la tariffazione in funzione delle prestazioni per  ridurre  al
minimo ritardi e perturbazioni nell'esercizio  e  per  migliorare  le
prestazioni offerte dalla rete ferroviaria; 
    f) le misure di risarcimento dei clienti; 
    g) la composizione delle controversie.