(Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 6)
 
                               Art. 6 
 
        Particolari obblighi del trasportatore e del gestore 
 
  §  1  Il  trasportatore  deve  essere  autorizzato   a   esercitare
l'attivita' di trasportatore ferroviario. Il personale da impiegare e
i veicoli da utilizzare devono soddisfare le esigenze  di  sicurezza.
Il  gestore  puo'  esigere  che  il  trasportatore  provi,   mediante
presentazione di una licenza e di un certificato di sicurezza  validi
o di copie certificate conformi  o  in  ogni  altro  modo,  che  tali
condizioni sono soddisfatte. 
  § 2 Il trasportatore deve notificare al  gestore  qualsiasi  evento
suscettibile di pregiudicare la validita' della sua licenza, dei suoi
certificati di sicurezza o di altri elementi di prova. 
  § 3 Il gestore puo' esigere che il trasportatore dimostri  di  aver
acceso un'assicurazione di responsabilita' sufficiente  o  che  abbia
adottato disposizioni equivalenti per  coprire  tutte  le  azioni,  a
qualsiasi titolo, di cui agli articoli da 9 a  21.  Il  trasportatore
deve  provare  ogni  anno,  mediante  un   regolare   attestato   che
l'assicurazione  riguardante   la   responsabilita'   civile   o   le
disposizioni equivalenti continuano a esistere;  deve  notificare  al
gestore ogni modifica prima che quest'ultima produca i suoi effetti. 
  § 4 Le parti del  contratto  devono  informarsi  reciprocamente  di
qualsiasi evento suscettibile di impedire l'esecuzione del  contratto
che hanno concluso.