Art. 6 Particolari obblighi del trasportatore e del gestore § 1 Il trasportatore deve essere autorizzato a esercitare l'attivita' di trasportatore ferroviario. Il personale da impiegare e i veicoli da utilizzare devono soddisfare le esigenze di sicurezza. Il gestore puo' esigere che il trasportatore provi, mediante presentazione di una licenza e di un certificato di sicurezza validi o di copie certificate conformi o in ogni altro modo, che tali condizioni sono soddisfatte. § 2 Il trasportatore deve notificare al gestore qualsiasi evento suscettibile di pregiudicare la validita' della sua licenza, dei suoi certificati di sicurezza o di altri elementi di prova. § 3 Il gestore puo' esigere che il trasportatore dimostri di aver acceso un'assicurazione di responsabilita' sufficiente o che abbia adottato disposizioni equivalenti per coprire tutte le azioni, a qualsiasi titolo, di cui agli articoli da 9 a 21. Il trasportatore deve provare ogni anno, mediante un regolare attestato che l'assicurazione riguardante la responsabilita' civile o le disposizioni equivalenti continuano a esistere; deve notificare al gestore ogni modifica prima che quest'ultima produca i suoi effetti. § 4 Le parti del contratto devono informarsi reciprocamente di qualsiasi evento suscettibile di impedire l'esecuzione del contratto che hanno concluso.