(Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 7)
 
                               Art. 7 
 
                         Fine del contratto 
 
  § 1 Il gestore puo' chiedere l'immediata risoluzione del  contratto
d'utilizzazione, quando: 
    a)  il  trasportatore  non  e'  piu'  autorizzato  a   esercitare
l'attivita' di trasportatore ferroviario; 
    b) il personale da  impiegare  e  i  veicoli  da  utilizzare  non
rispondono piu' alle esigenze di sicurezza; 
    c)  il  trasportatore  e'  in  ritardo  per  quanto  riguarda   i
pagamenti, cioe': 
  1. fino a due scadenze successive e per un importo  che  supera  il
controvalore d'uso per un mese, oppure 
  2. per un periodo che include piu' di due scadenze, per un  importo
pari al controvalore d'uso per due mesi; 
    d) il trasportatore ha violato in modo grave uno dei  particolari
obblighi di cui all'articolo 6 paragrafi 2 e 3. 
  § 2 Il trasportatore puo' chiedere  immediatamente  la  risoluzione
del contratto di utilizzazione quando il gestore perde il suo diritto
di gestire l'infrastruttura. 
  § 3 Ciascuna parte  del  contratto  d'utilizzazione  puo'  chiedere
immediatamente la risoluzione del contratto in caso di  inadempimento
grave di uno degli obblighi essenziali ad opera dell'altra parte  del
contratto, se quest'obbligo concerne la sicurezza delle persone e dei
beni; le parti  del  contratto  possono  convenire  le  modalita'  di
esercizio di questo diritto. 
  § 4 La parte del contratto che e' causa della risoluzione risponde,
nei confronti dell'altra parte, del danno che ne deriva, a  meno  che
non provi che il danno non derivi da sua colpa. 
  § 5 Le parti del contratto possono concordare condizioni in  deroga
alle disposizioni del paragrafo 1 lettere c) e d) e del paragrafo 4.