Art. 586.

    Quando  si  riscontri  un anormale innalzamento della temperatura
  devono  essere  eseguite  ricerchie  sistematiche  per accertare le
  percentuali  volumetriche di ossido di carbonio o di altro prodotto
  gassoso  della  combustione presente e devono essere controllate le
  temperature.
    Gli  accertamenti sono condotti con frequenza giornaliera a mezzo
  di indicatori idonei a lettura diretta.
    Campioni  di  atmosfera  da sottoporre ad analisi completa devono
  essere   prelevati  ogni  settimana  nei  luoghi  previsti  per  il
  controllo.
    Quando si tratti di combustibili fossili gli accertamenti vengono
  condotti nei modi di cui all'art. 589.
    Per  gli  accertamenti di ufficio, disposti durante il periodo di
  controllo  dall'ingegnere  capo,  si  segue la procedura, stabilita
  all'art. 203.
    Alle  miniere, sottoposte al controllo di cui sopra si applica il
  disposto dell'art. 392.
    Di  ogni  manifestazione  di fuochi spontanei verificatisi in una
  lavorazione  mineraria  sottoposta  o meno a controllo e classifica
  deve  essere  fatto  sollecito  rapporto dal direttore al Distretto
  minerario.