Art. 586. Quando si riscontri un anormale innalzamento della temperatura devono essere eseguite ricerchie sistematiche per accertare le percentuali volumetriche di ossido di carbonio o di altro prodotto gassoso della combustione presente e devono essere controllate le temperature. Gli accertamenti sono condotti con frequenza giornaliera a mezzo di indicatori idonei a lettura diretta. Campioni di atmosfera da sottoporre ad analisi completa devono essere prelevati ogni settimana nei luoghi previsti per il controllo. Quando si tratti di combustibili fossili gli accertamenti vengono condotti nei modi di cui all'art. 589. Per gli accertamenti di ufficio, disposti durante il periodo di controllo dall'ingegnere capo, si segue la procedura, stabilita all'art. 203. Alle miniere, sottoposte al controllo di cui sopra si applica il disposto dell'art. 392. Di ogni manifestazione di fuochi spontanei verificatisi in una lavorazione mineraria sottoposta o meno a controllo e classifica deve essere fatto sollecito rapporto dal direttore al Distretto minerario.