Art. 587. 
 
  Quando a seguito dei risultati emersi dal periodo di  controllo  la
miniera ha rivelato caratteristiche  favorevoli  alla  formazione  di
fuochi per ossidazioni spontanee e si dimostra quindi particolarmente
suscettibile di incendi, l'ingegnere capo la  classifica  soggetta  a
fuochi e incendi sotterranei. 
  Lo stesso provvedimento e' adottato per le miniere che per le  loro
caratteristiche si  sono  rivelate  particolarmente  suscettibili  di
incendi e quelle nelle  quali  sussistono  vecchi  fuochi  o  incendi
segregati. 
  Per le dichiarazioni di classifica  di  cui  al  presente  capo  si
applica, la procedura di cui agli articoli 403 e 404.