Art. 587. Quando a seguito dei risultati emersi dal periodo di controllo la miniera ha rivelato caratteristiche favorevoli alla formazione di fuochi per ossidazioni spontanee e si dimostra quindi particolarmente suscettibile di incendi, l'ingegnere capo la classifica soggetta a fuochi e incendi sotterranei. Lo stesso provvedimento e' adottato per le miniere che per le loro caratteristiche si sono rivelate particolarmente suscettibili di incendi e quelle nelle quali sussistono vecchi fuochi o incendi segregati. Per le dichiarazioni di classifica di cui al presente capo si applica, la procedura di cui agli articoli 403 e 404.