(CODICE CIVILE-art. 2266)
                             Art. 2266. 
 
                  (Rappresentanza della societa'). 
 
  La societa' acquista diritti e assume obbligazioni  per  mezzo  dei
soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio  nella  persona
dei medesimi. 
 
  In   mancanza   di   diversa   disposizione   del   contratto,   la
rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si  estende  a
tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. 
 
  Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di  rappresentanza  sono
regolate dall'art. 1396.