(CODICE CIVILE-art. 2267)
                             Art. 2267. 
 
           (Responsabilita' per le obbligazioni sociali). 
 
  I creditori della societa' possono far valere i  loro  diritti  sul
patrimonio sociale. Per le obbligazioni  sociali  rispondono  inoltre
personalmente e solidalmente i soci che hanno agito  in  nome  e  per
conto della societa' e, salvo patto contrario, gli altri soci. 
 
  Il patto deve essere portato  a  conoscenza  dei  terzi  con  mezzi
idonei;  in  mancanza,  la  limitazione   della   responsabilita'   o
l'esclusione della solidarieta' non e' opponibile a coloro che non ne
hanno avuto conoscenza.