(CODICE CIVILE-art. 2268)
                             Art. 2268. 
 
           (Escussione preventiva del patrimonio sociale). 
 
  Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali puo'  domandare,
anche se la societa' e' in liquidazione, la preventiva escussione del
patrimonio sociale, indicando i beni sui  quali  il  creditore  possa
agevolmente soddisfarsi.