(CODICE CIVILE-art. 2270)
                             Art. 2270. 
 
                 (Creditore particolare del socio). 
 
  Il creditore particolare del socio, finche' dura la societa',  puo'
far valere i  suoi  diritti  sugli  utili  spettanti  al  debitore  e
compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella
liquidazione. 
 
  Se gli altri beni del debitore sono insufficienti  a  soddisfare  i
suoi  crediti,  il  creditore  particolare  del  socio  puo'  inoltre
chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo  debitore.
La quota deve essere liquidata entro tre mesi  dalla  domanda,  salvo
che sia deliberato lo scioglimento della societa'.