Art. 1380 
            Composizione delle commissioni di disciplina 
 
1. La commissione di disciplina e' formata  di  volta  in  volta,  in
relazione al grado rivestito dal giudicando,  dall'autorita'  che  ha
disposto l'inchiesta formale. 
2. Quando l'inchiesta formale e' disposta dal Ministro della  difesa,
la commissione  di  disciplina  e'  formata  da  uno  dei  comandanti
militari indicati dall'articolo 1378, designato dal Ministro  stesso;
se il giudicando e' ufficiale generale o colonnello alla composizione
della commissione provvede il Ministro della difesa. 
3. Non possono far parte della commissione di disciplina: 
a) gli ufficiali che sono  Ministri  o  Sottosegretari  di  Stato  in
carica; 
b) il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi e  i  Sottocapi  di
stato  maggiore  dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare  e
dell'Aeronautica militare, gli ufficiali generali o ammiragli addetti
allo Stato maggiore della difesa, agli Stati  maggiori  dell'Esercito
italiano, della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare,  il
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; 
c) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica; 
d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della  difesa  in
qualita'  di  Segretario  generale,  Direttore  generale,   Capo   di
Gabinetto, e gli ufficiali addetti al Gabinetto del Ministro  o  alle
segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle  dirette
dipendenze dei Segretari generali; 
e)  gli  ufficiali  frequentatori  dei  corsi  presso  gli   istituti
militari; 
f) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso; 
g) l'offeso o il danneggiato e i parenti  o  affini  del  giudicando,
dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso; 
h) i superiori gerarchici alle cui dipendenze il militare ha prestato
servizio allorche' ha commesso  i  fatti  che  hanno  determinato  il
procedimento disciplinare, o alle cui  dipendenze  il  giudicando  si
trova alla data di convocazione della commissione di  disciplina,  se
non si tratta di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti; 
i) l'ufficiale che ha presentato rapporti  o  eseguito  indagini  sui
fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare  o  che  per
ufficio ha dato parere in merito o che per ufficio  tratta  questioni
inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale; 
l) gli ufficiali che in  qualsiasi  modo  hanno  avuto  parte  in  un
precedente giudizio penale o consiglio di disciplina  per  lo  stesso
fatto ovvero  sono  stati  sentiti  come  testimoni  nella  questione
disciplinare di cui trattasi; 
m) l'ufficiale sottoposto a  procedimento  penale  o  a  procedimento
disciplinare di stato.