Art. 1381 
Commissioni di disciplina per gli ufficiali  generali,  colonnelli  e
                        gradi corrispondenti 
 
1. La commissione di disciplina per i generali o colonnelli, e  gradi
corrispondenti, si compone di cinque ufficiali generali  o  di  grado
corrispondente,  della  stessa  Forza  armata   cui   il   giudicando
appartiene, tutti in servizio  permanente  e  di  grado  superiore  a
quello rivestito dal giudicando medesimo, o anche di sola  anzianita'
superiore se trattisi di generale di corpo d'armata  o  ufficiale  di
grado corrispondente. 
2. In caso di indisponibilita' possono essere chiamati  a  far  parte
della commissione ufficiali generali o di grado corrispondente  della
stessa Forza armata del  giudicando,  appartenenti  all'ausiliaria  o
alla riserva, e,  in  caso  di  indisponibilita'  anche  di  costoro,
ufficiali generali o di grado corrispondente, in servizio permanente,
delle altre Forze armate. 
3. Il presidente deve rivestire grado non  inferiore  a  generale  di
corpo d'armata o corrispondente. 
4. L'ufficiale meno  elevato  in  grado  o  meno  anziano  assume  le
funzioni di segretario.