Art. 1383
Commissioni  di  disciplina  per  i  sottufficiali,  i  graduati  e i
                         militari di truppa

1.  La commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o piu'
sottufficiali  o  volontari  di una stessa Forza armata si compone di
tre  ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali
superiori   e   l'altro   di   grado   non  inferiore  a  capitano  o
corrispondente,  tutti  della  Forza  armata  cui  il  giudicando o i
giudicandi appartengono.
2. Il presidente della commissione di disciplina non puo' avere grado
inferiore a tenente colonnello o corrispondente.
3.  Il membro meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni
di segretario.