Art. 588. Alle miniere classificate ai sensi dell'articolo precedente si applicano le norme di cui agli articoli 408, 451, 454 e norme analoghe a quelle di cui agli articoli 452 e 526 per quanto attiene ai fuochi sotterranei, nonche' quelle di cui ai capi VIII e X del titolo X. Alle miniere soggette a fuochi sotterranei si applicano le norme di cui agli articoli 415 primo e terzo comma, 416, 417, 418 primo comma, 420 e 421 anche quando le stesse miniere non siano sottoposte alla disciplina delle miniere grisutose. L'ingegnere capo, avuto riguardo alle caratteristiche dal giacimento, determina con suo provvedimento le altre norme speciali di ventilazione contenute nel capo III del titolo X di cui sia necessaria l'applicazione nei confronti di singole miniere soggette a fuochi sotterranei.