Art. 588. 
 
  Alle miniere classificate  ai  sensi  dell'articolo  precedente  si
applicano le norme di  cui  agli  articoli  408,  451,  454  e  norme
analoghe a quelle di cui agli articoli 452 e 526 per  quanto  attiene
ai fuochi sotterranei, nonche' quelle di cui ai capi  VIII  e  X  del
titolo X. 
  Alle miniere soggette a fuochi sotterranei si applicano le norme di
cui agli articoli 415 primo e terzo comma, 416, 417, 418 primo comma,
420 e 421 anche quando le stesse miniere non  siano  sottoposte  alla
disciplina delle miniere grisutose. 
  L'ingegnere  capo,  avuto   riguardo   alle   caratteristiche   dal
giacimento, determina con suo provvedimento le altre  norme  speciali
di ventilazione contenute nel capo  III  del  titolo  X  di  cui  sia
necessaria l'applicazione nei confronti di singole miniere soggette a
fuochi sotterranei.