Art. 589. 
 
  Nelle miniere di combustibili  fossili,  soggette  a  classifica  a
termini del presente capo, si devono: 
    a) effettuare misure quotidiane del tenore di ossido di  carbonio
nella corrente di riflusso di ogni  cantiere,  usando  indicatori  di
tipo dichiarato idoneo, a lettura diretta, atti a rivelare tenori  di
ossido di carbonio a partire  da  0,001  per  cento  in  volume,  per
accertare attraverso i dati registrati l'inizio ed il  progredire  di
uni fuoco; 
    b) effettuare settimanalmente analisi sull'atmosfera dei riflussi
di ciascun settore indipendente di ventilazione, per il  calcolo  del
rapporto tra l'ossido di carbonio formatosi e l'ossigeno consumato, e
della sua variazione rispetto al rapporto base dedotto per gli stessi
settori in condizioni normali, in assenza di un fuoco. 
  In luogo delle misure di cui sopra e' consentita  la  effettuazione
di  altri   controlli   la   cui   efficacia,   in   relazione   alle
caratteristiche del giacimento, sia riconosciuta ugualmente idonea ai
fini suddetti.