Art. 591. Nelle miniere classificate a termini dell'art. 587 non e' consentita la deroga di cui all'art. 567, secondo comma. E' vietato l'impiego di fascine come guarnizione delle armature. Inoltre nelle stesse miniere, in tutti i pozzi con priorita' per quelli di entrata d'aria, devono essere osservate le seguenti misure: 1° impiegare materiale incombustibile per le attrezzature accessorie quali calendaggi, scale, tettoie e simili: 2° impiegare liquidi incombustibili nei dispositivi ad azionamento idraulico; 3° per le attrezzature accessorie in materiale combustibile esistenti all'entrata in vigore del presente decreto e fino alla loro sostituzione nei tempi accordati dalla norma transitoria si deve installare un dispositivo per l'innaffiamento immediato delle attrezzature stesse, con comando dall'esterno e dalle stazioni intermedie. Nei nuovi pozzi e per quanto possibile in quelli in corso di rifacimento, si devono inoltre osservare le seguenti misure: a) utilizzare materiale incombustibile per i supporti delle guide; b) impiegare grasso incombustibile per la lubrificazione delle guide e delle funi; c) adottare cavi elettrici il cui rivestimento esterno non sia atto a propagare la combustione. Nelle stesse miniere le gallerie d'accesso ai pozzi devono essere rese incombustibili su una distanza di almeno 75 m dall'asse del pozzo. La stessa cautela deve adottarsi nei confronti delle gallerie di collegamento diretto tra pozzi gemelli ivi comprese le porte installatevi.