Art. 591. 
 
  Nelle  miniere  classificate  a  termini  dell'art.  587   non   e'
consentita la deroga di cui all'art. 567, secondo comma. 
  E' vietato l'impiego di fascine come guarnizione delle armature. 
  Inoltre nelle stesse miniere, in tutti i pozzi  con  priorita'  per
quelli di entrata d'aria, devono essere osservate le seguenti misure: 
    1°  impiegare  materiale  incombustibile  per   le   attrezzature
accessorie quali calendaggi, scale, tettoie e simili: 
    2°  impiegare   liquidi   incombustibili   nei   dispositivi   ad
azionamento idraulico; 
    3° per  le  attrezzature  accessorie  in  materiale  combustibile
esistenti all'entrata in vigore del presente decreto e fino alla loro
sostituzione nei tempi accordati  dalla  norma  transitoria  si  deve
installare  un  dispositivo  per  l'innaffiamento   immediato   delle
attrezzature  stesse,  con  comando  dall'esterno  e  dalle  stazioni
intermedie. 
  Nei nuovi pozzi e per  quanto  possibile  in  quelli  in  corso  di
rifacimento, si devono inoltre osservare le seguenti misure: 
    a) utilizzare  materiale  incombustibile  per  i  supporti  delle
guide; 
    b) impiegare grasso incombustibile per  la  lubrificazione  delle
guide e delle funi; 
    c) adottare cavi elettrici il cui rivestimento  esterno  non  sia
atto a propagare la combustione. 
  Nelle stesse miniere le gallerie d'accesso ai pozzi  devono  essere
rese incombustibili su una distanza di  almeno  75  m  dall'asse  del
pozzo. La stessa cautela deve adottarsi nei confronti delle  gallerie
di collegamento diretto tra  pozzi  gemelli  ivi  comprese  le  porte
installatevi.