Art. 592. 
 
  Nelle miniere di combustibili fossili  classificate  ai  sensi  del
presente capo, si devono adottare,  per  quanto  possibile,  armature
incombustibili nel tracciamento, nel rifacimento o nella  riparazione
delle vie principali in roccia che  servono  alla  ventilazione,  con
precedenza per quelle di entrata d'aria. 
  Quando le stesse vie sono armate in legname per tratti di  notevole
sviluppo, devono essere stabilite zone tagliafuoco incombustibili  di
lunghezza adeguata.