Art. 593. 
 
  Alle miniere classificate a termini del presente capo,  oltre  alle
norme di cui all'art. 268, si applica il  disposto  di  cui  all'art.
523. Quando i locali destinati  al  deposito  dei  materiali  di  cui
all'art. 570 e cosi' per quelli dove sono installati trasformatori  o
interruttori a bagno d'olio, non siano collegati direttamente con vie
di riflusso, oltre che attrezzati  nei  modi  di  cui  all'art.  570,
devono essere provvisti di rivelatori di incendio  o  di  dispositivi
automatici di lotta contro quest'ultimo.