Art. 593. Alle miniere classificate a termini del presente capo, oltre alle norme di cui all'art. 268, si applica il disposto di cui all'art. 523. Quando i locali destinati al deposito dei materiali di cui all'art. 570 e cosi' per quelli dove sono installati trasformatori o interruttori a bagno d'olio, non siano collegati direttamente con vie di riflusso, oltre che attrezzati nei modi di cui all'art. 570, devono essere provvisti di rivelatori di incendio o di dispositivi automatici di lotta contro quest'ultimo.