Art. 595. 
 
  Devono essere effettuate periodiche rimozioni del minerale minuto e
delle polveri  infiammabili  depositatesi  nei  cantieri,  nelle  vie
sotterranee e nei pozzi. La frequenza di tali rimozioni  deve  essere
indicata nell'ordine di servizio di cui all'articolo precedente. 
  Nei cantieri di coltivazione prima di dar luogo alle operazioni  di
scoscendimento o di ripiena devono essere asportati i minerali minuti
o le polveri.