Art. 595. Devono essere effettuate periodiche rimozioni del minerale minuto e delle polveri infiammabili depositatesi nei cantieri, nelle vie sotterranee e nei pozzi. La frequenza di tali rimozioni deve essere indicata nell'ordine di servizio di cui all'articolo precedente. Nei cantieri di coltivazione prima di dar luogo alle operazioni di scoscendimento o di ripiena devono essere asportati i minerali minuti o le polveri.