Art. 597. Anche nel caso di prolungata sospensione delle lavorazioni e' fatto obbligo di mantenere condizioni normali di ventilazione nei cantieri. Nel caso di abbandono di cantieri o di gallerie la zona interessata deve essere isolata dal circuito di aria mediante sbarramenti stagni. Ove si proceda al disarmo l'operazione deve essere condotta nel modo piu' rapido e senza interruzioni.