Art. 597. 
 
  Anche nel caso di prolungata sospensione delle lavorazioni e' fatto
obbligo di mantenere condizioni normali di ventilazione nei cantieri. 
  Nel caso di abbandono di cantieri o di gallerie la zona interessata
deve essere isolata dal circuito di aria mediante sbarramenti stagni. 
Ove si proceda al disarmo l'operazione deve essere condotta nel  modo
piu' rapido e senza interruzioni.