Art. 598. I lavori debbono essere condotti in modo da ridurre al minimo la dispersione d'aria attraverso la ripiena o la frana, nonche' la formazione di correnti d'aria vaganti. Quando sussista la possibilita' che le zone gia' coltivate siano interessate da dispersioni d'aria o da correnti d'aria vaganti, si deve evitare, per quanto possibile, l'abbandono di lembi mineralizzati suscettibili di fessurarsi sotto l'azione della pressione.