Art. 598. 
 
  I lavori debbono essere condotti in modo da ridurre  al  minimo  la
dispersione d'aria attraverso la  ripiena  o  la  frana,  nonche'  la
formazione di correnti d'aria vaganti. 
  Quando sussista la possibilita' che le zone  gia'  coltivate  siano
interessate da dispersioni d'aria o da correnti  d'aria  vaganti,  si
deve  evitare,   per   quanto   possibile,   l'abbandono   di   lembi
mineralizzati  suscettibili  di  fessurarsi  sotto   l'azione   della
pressione.