Art. 600. 
 
  Nelle miniere di cui al presente capo  deve  essere  installata  in
sotterraneo   una   rete   forzata   di   distribuzione   di   acqua,
permanentemente  alimentata  e   corredata   con   prese   unificate,
opportunamente ubicate. 
  Nel sotterraneo devono essere disponibili scorte di  idranti,  tubi
flessibili ed altri mezzi necessari per combattere l'incendio. 
  Debbono  altresi'  essere  disponibili  in   sotterraneo   depositi
opportunamente ubicati di materiali idonei alla rapida costruzione di
sbarramenti antincendi.