Art. 605. Il servizio antincendio e l'addestramento del personale nella lotta contro gli incendi devono essere affidati a persona specificatamente competente, con qualifica non inferiore a quella di sorvegliante. Nelle miniere classificate a termini del presente capo ed aventi oltre duecento operai in sotterraneo nel turno piu' numeroso, le suddette mansioni devono essere affidate ad un capo servizio.