Art. 605. 
 
  Il servizio antincendio e l'addestramento del personale nella lotta
contro gli incendi devono essere affidati a persona  specificatamente
competente, con qualifica non inferiore a quella di sorvegliante. 
  Nelle miniere classificate a termini del presente  capo  ed  aventi
oltre duecento operai in sotterraneo  nel  turno  piu'  numeroso,  le
suddette mansioni devono essere affidate ad un capo servizio.