Art. 2272. (Cause di scioglimento). La societa' si scioglie: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo; 3) per la volonta' di tutti i soci; 4) quando viene a mancare la pluralita' dei soci, se nel termine di sei mesi questa non e' ricostituita; 5) per le altre cause previste dal contratto sociale.