(CODICE CIVILE-art. 2272)
                             Art. 2272. 
 
                      (Cause di scioglimento). 
 
  La societa' si scioglie: 
    1) per il decorso del termine; 
    2)  per  il  conseguimento  dell'oggetto   sociale   o   per   la
sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo; 
    3) per la volonta' di tutti i soci; 
    4) quando viene a mancare la pluralita' dei soci, se nel  termine
di sei mesi questa non e' ricostituita; 
    5) per le altre cause previste dal contratto sociale.