(CODICE CIVILE-art. 2274)
                             Art. 2274. 
 
         (Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento). 
 
  Avvenuto lo scioglimento  della  societa',  i  soci  amministratori
conservano il  potere  di  amministrare,  limitatamente  agli  affari
urgenti, fino a che siano presi  i  provvedimenti  necessari  per  la
liquidazione.