(CODICE CIVILE-art. 2275)
                             Art. 2275. 
 
                           (Liquidatori). 
 
  Se il contratto non prevede il  modo  di  liquidare  il  patrimonio
sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione
e' fatta da uno o piu' liquidatori, nominati con il consenso di tutti
i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale. 
 
  I liquidatori possono essere revocati per volonta' di tutti i  soci
e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su  domanda  di  uno  o
piu' soci.