(CODICE CIVILE-art. 2276)
                             Art. 2276. 
 
            (Obblighi e responsabilita' dei liquidatori). 
 
  Gli obblighi e la responsabilita'  dei  liquidatori  sono  regolati
dalle disposizioni stabilite per gli amministratori,  in  quanto  non
sia diversamente  disposto  dalle  norme  seguenti  o  dal  contratto
sociale.