(CODICE CIVILE-art. 2277)
                             Art. 2277. 
 
                            (Inventario). 
 
  Gli amministratori devono consegnare ai  liquidatori  i  beni  e  i
documenti sociali e  presentare  ad  essi  il  conto  della  gestione
relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto. 
 
  I liquidatori devono prendere in consegna  i  beni  e  i  documenti
sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal
quale risulti lo stato  attivo  e  passivo  del  patrimonio  sociale.
L'inventario deve essere  sottoscritto  dagli  amministratori  e  dai
liquidatori.