(CODICE CIVILE-art. 2278)
                             Art. 2278. 
 
                      (Poteri dei liquidatori). 
 
  I  liquidatori  possono  compiere  gli  atti   necessari   per   la
liquidazione e, se i soci non hanno  disposto  diversamente,  possono
vendere  anche  in  blocco  i  beni  sociali  e  fare  transazioni  e
compromessi. 
 
  Essi rappresentano la societa' anche in giudizio.