(CODICE CIVILE-art. 2279)
                             Art. 2279. 
 
                   (Divieto di nuove operazioni). 
 
  I  liquidatori  non   possono   intraprendere   nuove   operazioni.
Contravvenendo  a  tale  divieto,  essi  rispondono  personalmente  e
solidalmente per gli affari intrapresi.