(CODICE CIVILE-art. 2280)
                             Art. 2280. 
 
                   (Pagamento dei debiti sociali). 
 
  I  liquidatori  non  possono  ripartire   tra   i   soci,   neppure
parzialmente, i beni sociali, finche' non siano  pagati  i  creditori
della societa' o  non  siano  accantonate  le  somme  necessarie  per
pagarli. 
 
  Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei
debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci  i  versamenti
ancora  dovuti  sulle  rispettive  quote  e,  se  occorre,  le  somme
necessarie,  nei  limiti  della  rispettiva  responsabilita'   e   in
proporzione della parte  di  ciascuno  nelle  perdite.  Nella  stessa
proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente.