(CODICE CIVILE-art. 2281)
                             Art. 2281. 
 
           (Restituzione dei beni conferiti in godimento). 
 
  I soci che hanno conferito  beni  in  godimento  hanno  diritto  di
riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni  sono  periti  o
deteriorati per causa imputabile agli amministratori,  i  soci  hanno
diritto al risarcimento del danno a carico  del  patrimonio  sociale,
salva l'azione contro gli amministratori.