Art. 2282.
(Ripartizione dell'attivo).
Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo e' destinato al rimborso
dei conferimenti. L'eventuale eccedenza e' ripartita tra i soci in
proporzione della parte di ciascuno nei guadagni.
L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro
e' determinato secondo la valutazione che ne e' stata fatta nel
contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel
momento in cui furono eseguiti.