(CODICE CIVILE-art. 2282)
                             Art. 2282. 
 
                     (Ripartizione dell'attivo). 
 
  Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo e' destinato al rimborso
dei conferimenti. L'eventuale eccedenza e' ripartita tra  i  soci  in
proporzione della parte di ciascuno nei guadagni. 
 
  L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro
e' determinato secondo la valutazione  che  ne  e'  stata  fatta  nel
contratto o, in mancanza, secondo il  valore  che  essi  avevano  nel
momento in cui furono eseguiti.