Art. 1396
                    Autorita' militari competenti

1.  La  consegna  di  rigore  puo' essere inflitta esclusivamente dal
comandante  del  corpo  o  dell'ente  presso il quale il militare che
subisce la punizione presta servizio.
2.  La  consegna  puo'  essere inflitta dal comandante di corpo e dal
comandante di reparto.
3.  Il  rimprovero  puo'  essere  inflitto, oltre che dalle autorita'
militari di cui al comma 2, anche da:
a) l'ufficiale comandante di distaccamento;
b)   il   sottufficiale   comandante   di  distaccamento,  avente  le
attribuzioni di comandante di reparto.
4.  Le  punizioni agli ufficiali generali e ammiragli, ai colonnelli,
ai  capitani di vascello, ai comandanti di corpo e agli ufficiali che
non  dipendono  da  un  comando  di corpo sono inflitte dal superiore
militare  diretto  o da altra autorita' militare indicata di volta in
volta da ciascuna Forza armata o Corpo armato.
5.  I  militari comandati o aggregati presso un reparto, corpo o ente
dipendono  disciplinarmente  da  tale  reparto,  corpo  o  ente. Ogni
decisione  in materia disciplinare e' devoluta all'autorita' militare
che  ne  ha  la competenza e dalla quale il militare dipende all'atto
della decisione stessa.
6.  Anche  ai  soli  fini disciplinari, ciascuna Forza armata o Corpo
armato,  in  relazione alle esigenze funzionali, stabilisce le unita'
organizzative aventi il rango di reparto o di distaccamento.