Art. 1398 Procedimento disciplinare 1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo: a) dalla conoscenza dell'infrazione; b) ovvero dall'archiviazione del procedimento penale; c) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale. 2. Il procedimento disciplinare si svolge, anche oralmente, attraverso le seguenti fasi: a) contestazione degli addebiti; b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali; c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione; d) decisione; e) comunicazione all'interessato. 3. L'autorita' competente, se ritiene che sussistono gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell'articolo 1399. 4. La decisione dell'autorita' competente e' comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche se l'autorita' stessa non ritiene di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione. 5. Al trasgressore e' comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta la sanzione del richiamo. 6. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto. 7. L'autorita' procedente, se accerta la propria incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'interessato e all'autorita' competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione. 8. Le decisioni adottate a seguito di rapporto sono rese note al compilatore del rapporto stesso.