Art. 1398 
                      Procedimento disciplinare 
 
1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo: 
a) dalla conoscenza dell'infrazione; 
b) ovvero dall'archiviazione del procedimento penale; 
c) ovvero dal provvedimento irrevocabile  che  conclude  il  processo
penale. 
2.  Il  procedimento  disciplinare  si   svolge,   anche   oralmente,
attraverso le seguenti fasi: 
a) contestazione degli addebiti; 
b)   acquisizione   delle   giustificazioni   ed   eventuali    prove
testimoniali; 
c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli  addotti
a giustificazione; 
d) decisione; 
e) comunicazione all'interessato. 
3. L'autorita' competente, se ritiene che sussistono gli estremi  per
infliggere la sanzione della consegna  di  rigore,  procede  a  norma
dell'articolo 1399. 
4. La decisione dell'autorita' competente e'  comunicata  verbalmente
senza ritardo all'interessato anche se l'autorita' stessa non ritiene
di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione. 
5. Al  trasgressore  e'  comunicato  per  iscritto  il  provvedimento
sanzionatorio contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta
la sanzione del richiamo. 
6. La motivazione deve essere redatta in forma  concisa  e  chiara  e
configurare   esattamente   l'infrazione   commessa   indicando    la
disposizione violata o la negligenza commessa  e  le  circostanze  di
tempo e di luogo del fatto. 
7. L'autorita' procedente, se  accerta  la  propria  incompetenza  in
relazione all'irrogazione della  sanzione  disciplinare,  deve  darne
immediata comunicazione all'interessato  e  all'autorita'  competente
rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione. 
8. Le decisioni adottate a seguito di  rapporto  sono  rese  note  al
compilatore del rapporto stesso.