Art. 1401
           Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale

1. In caso di necessita' e urgenza, il comandante di corpo, se rileva
una  mancanza tale da comportare la consegna o la consegna di rigore,
o  se  ne  viene  edotto,  puo'  disporre,  a  titolo  precauzionale,
l'immediata   adozione  di  provvedimenti  provvisori,  della  durata
massima  di quarantotto ore, in attesa che venga definita la sanzione
disciplinare.
2.   Il  superiore  che  adotta  il  provvedimento  provvisorio  deve
informare   senza   ritardo  l'autorita'  competente  a  irrogare  la
sanzione,   affinche'   essa   provveda  alla  conferma  o  meno  del
provvedimento, in attesa di procedere ai sensi degli articoli 1398.
3.  La  durata  del provvedimento provvisorio va compresa nel computo
della sanzione definitiva.