Art. 369. 
 
  Nei luoghi dove si compiono le operazioni di  produzione,  impiego,
manipolazione  e  trasporto  delle  materie   o   prodotti   tossici,
asfissianti, irritanti ed infettanti, nonche' nei depositi  o  luoghi
in  cui  possono  svilupparsi  o  diffondersi  gas,  vapori  o  altre
emanazioni tossiche od  asfissianti,  deve  essere  tenuto  in  luogo
adatto  e  noto  al  personale  un  numero   adeguato   di   maschere
respiratorie o di altri apparecchi protettori da usarsi  in  caso  di
emergenza.