Art. 607. 
 
    Il direttore deve curare la raccolta di ogni dato inerente agli 
  adunamenti o venute di acque gia'  riscontrate  nel  sotterraneo  o
  eventualmente contenute  in  cantieri  abbandonati  o  in  serbatoi
  naturali prossimi alle lavorazioni in corso  o  in  progetto.  Tali
  dati debbono essere riportati sui piani della miniera o cava.